Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 27/12/2002 n. 302

2) al comma 1, dopo le parole: "dai tecnici" sono aggiunte le seguenti: "ovvero della Commissione provinciale"; bb) all'articolo 34:

1) al comma 2, la parola: "accordo" è sostituita dalla seguente: "atto"; cc) all'articolo 35:

1) al comma 4, dopo la parola: "Ministro" sono inserite le seguenti: "dell'economia e"; dd) all'articolo 36:

1) al comma 1, dopo le parole: "comunque denominata" sono inserite le seguenti: "nonchè nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica,";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. È fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5, della Legge 1 agosto 2002, n. 166"; ee) all'articolo 37:

1) al comma 5, le parole: "dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e trasporti";

2) al comma 9, dopo le parole: "coltivatore diretto" è inserita la seguente: "anche"; ff) all'articolo 38:

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L)"; gg) all'articolo 40:

1) al comma 1, dopo la parola: "indennità" è inserita la seguente: "definitiva";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare."; hh) all'articolo 41:

1) alla rubrica sostituire le parole: "del valore agricolo" con le seguenti: "dell'indennità definitiva"; ii) all'articolo 42:

1) al comma 2, le parole: "pari a quella spettante al proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4,"; ll) all'articolo 43:

1) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 1 agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla Legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L)"; mm) all'articolo 45:

1) al comma 1, la parola: "concludere" è sostituita dalla seguente: "stipulare" e le parole: "un accordo" dalle seguenti: "l'atto";

2) al comma 2 la parola: "accordo" è sostituita dalla seguente: "atto" e alla lettera b), dopo le parole: "venale del bene" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 38". Alla lettera c), dopo le parole: "articolo 40" le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2-bis". Alla lettera

d), dopo le parole: "articolo 40" le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2-bis. In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4."; nn) l'articolo 46 è sostituito dal seguente: "Art. 46 (L) (La retrocessione totale).

1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il Decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità. (L)

2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validità di cinque anni previsto dall'articolo 16 del Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 357, dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi. (L)"; oo) all'articolo 54:

1) al comma 1, dopo le parole: "fatta dai tecnici" sono inserite le seguenti: "o dalla Commissione provinciale"; pp) all'articolo 55:

1) al comma 1, sono soppresse le parole: "o dichiarativo della pubblica utilità"; dopo le parole: "dall'articolo" la parola: "43" è sostituita dalle seguenti: "37, comma 1,"; qq) all'articolo 57:

1) nella rubrica, le parole: "sulle diverse fasi del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "sui procedimenti in corso";

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. (L)"; rr) all'articolo 58:

1) al comma 1, dopo le parole: "restano abrogati" inserire le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1,"; al numero 61 sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione."; ss) all'articolo 59:

1) al comma 1 le parole: "1 gennaio 2002" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2003". Dato a Roma, addì 27 dicembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

-Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.". "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di Legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di Legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla Legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la Legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

-Il testo degli articoli 14 e 16 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 14, supplemento ordinario è il seguente: "Art. 14 (Decreti legislativi).

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "Decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della Legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla Legge di delegazione.

2. L'emanazione del Decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla Legge di delegazione; il testo del Decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla Legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della Legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.". "Art. 16 (Atti aventi valore o forza di Legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie). -

1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in Legge di un Decreto-Legge o dalla emanazione di un Decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.".

- Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 reca: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo

B)", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, supplemento ordinario n. 211; (Rettifica Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2001).

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 326 reca: "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo C).

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 reca: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, supplemento ordinario n. 211.

-La Legge 21 dicembre 2001, n. 443 reca: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 279.

-Il Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca: "Attuazione della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, supplemento ordinario n. 174.

-Il testo dell'art. 5, comma 4 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 recante: "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, supplemento ordinario n. 158 è il seguente: "4. Entro il termine del 31 dicembre 2002, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, senza oneri per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonchè a garantire la massima rapidità delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso.". Note all'art. 1:

 

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